Decreto Balduzzi

Decreto Balduzzi e responsabilità medica

Il decreto Balduzzi al vaglio della Corte Costituzionale.

Articolo 02

Rispetto da parte dell’operatore sanitario delle linee guida – colpa lieve – non punibilità – art. 3 del D.L. 158/2012 – legittimità costituzionale

Decreto Balduzzi e responsabilità medica: cosa prevedeva

La promulgazione dell’art. 3 del D.L. 158/2012 (oramai noto come decreto Balduzzi) convertito poi, con modificazioni, nella l. n. 189/2012, è stata salutata da molti come un importante passo verso una diversa lettura della responsabilità risarcitoria degli operatori sanitari. La norma infatti è protesa a depenalizzare in linea generale la colpa medica lieve, stabilendo che l’esercente la professione sanitaria il quale, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, pur restando fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c., non risponde in ipotesi di colpa lieve.

Recita la norma: “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”

Colpa lieve, linee guida e responsabilità del medico

Critiche attinenti la formulazione della norma, si sono rapidamente levate: è stato infatti negativamente apprezzato il collegamento tra l’art. 2043 cod. civ. e la graduazione della responsabilità risarcitoria in base alla colpa dell’autore. Inoltre si è osservato che a partire dal 2003, l’orientamento della Cassazione è oramai definitivamente approdato verso un sistema risarcitorio “duale” nell’ambito del quale con l’art. 2043 c.c. si riconnettono le ipotesi di danni patrimoniali, mentre nell’alveo dell’art. 2059 c.c. vengono ricondotti i casi di danno non patrimoniale. Il che esporrebbe la norma recentemente promulgata a qualche contraddizione, considerato che il solo richiamo alle ipotesi dell’art. 2043 cod. civ. sembrerebbe volere escludere ogni ipotesi risarcitoria di danno non patrimoniale (cfr. R. Riverso, Colpa medica: danni e legislatore da bocciare, Altalex 2012.). Ma per quanto imperfetta, la norma introdotta sembra comunque volersi fare carico di intervenire in un settore nel quale i criteri di valutazione appaiono molto severi, e ciò anche quando – sotto il profilo medico-scientifico – non sia agevole avere un parametro di valutazione netto e, soprattutto, condiviso.

Il vaglio della Corte Costituzionale

In questo dibattito si inserisce l’ordinanza del Tribunale di Milano nella quale i dubbi costituzionali – detto con brutale sintesi – sottendono che l’art. 3 del D.L. 158/2012 finisca per tracciare confini eccessivamente indefiniti, utili a qualsiasi reato colposo, non definendo con precisione la colpa lieve, ma sopratutto non fornendo criteri adeguatamente sufficienti per identificare le linee guida e i soggetti che dovrebbero codificarle, e discriminando tra operatori pubblici sanitari e non sanitari. La disposizione censurata – si legge nell’ordinanza – escludendo la responsabilità per colpa lieve del sanitario che si attenga a guidelines e a good practices accreditate – introdurrebbe “una norma ad professionem delineando un’area di non punibilità riservata esclusivamente a tutti gli operatori sanitari che commettono un qualsiasi reato lievemente colposo nel rispetto delle linee guida e delle buone prassi”.

Effetti pratici sul contenzioso sanitario

Nell’attesa dell’autorevole opinione dei giudici di Palazzo della Consulta, è difficile però astenersi da qualche riflessione estemporanea. Infatti non sembra potersi dubitare circa l’intenzione del legislatore – chiara e palese – di intervenire in un ambito nel quale lo scrutinio del comportamento dell’operatore sanitario è connotato da parametri di indubbia severità, con ogni discendente conseguenza. Un autorevole giurista ha acutamente osservato come oggi si assista alla prevalenza della cultura del “risarcimento” su quella della collaborazione. E che si richiedono aspettative miracolistiche di cura e guarigione che hanno inevitabilmente implicato una maggiore complessità dei rapporti medico-paziente in tutte le fasi dell’attività sanitaria (D. Chindemi, La responsabilità del medico, 2011, 121). E ciò a volersi soffermare solo su una delle tante criticità. Ed è proprio in questo ambito che sembra diretto l’intervento legislativo attuato con il decreto Balduzzi.

L’ordinanza di Milano – senza accorgersene – squarcia un antico velo, laddove mette sotto critica il riferimento operato dall’art. 3 alle “linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” il quale costituisce – secondo il giudice remittente – una:

“… formulazione normativa tanto elastica da non consentire al giudice e prima ancora agli operatori sanitari di determinare esattamente i confini dell’esimente (…) Non vengono specificate le fonti delle linee guida, quali siano le autorità titolate a produrle, quali siano le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici, di valutazione delle esperienze professionali, quali siano i metodi di verifica scientifica, e infine quale sia la pubblicità delle stesse per diffonderle e per renderle conoscibili agli stessi sanitari (…). Se soltanto si considera che per talune specializzazioni mediche vi sono nel nostro paese tre linee guida regionali, tredici linee guida nazionali, alcune decine di linee guida europee (a differenza degli USA dove sono disponibili oltre duemila linee), giocoforza bisogna dedurne l’assoluta imprecisione e non determinabilità dei confini dell’area di non punibilità.”

Ebbene questa incertezza, definita (con ragione) “formulazione elastica” però identifica e rappresenta esattamente la palude interpretativa entro la quale oggi si devono muovere i protagonisti dei giudizi risarcitori. E se, quindi – come acutamente sottolinea l’ordinanza – tale rimarcata imprecisione ed indeterminabilità, fa sollevare gravi dubbi sulla possibilità di fondare su di essa giudizi di colpevolezza del reo, figuriamoci come possa ragionevolmente essere adottata per giungere a ingenti pronunce risarcitorie.

Avv. Domenico Talarico