Quadro Normativo
Responsabilità sanitaria e difesa degli operatori sanitari
Con la legge 8 marzo 2017 n. 24 (Gelli-Bianco) sono state introdotte significative innovazioni per quel che riguarda la sfera di responsabilità degli operatori sanitari, andando a scindere la responsabilità civile tra struttura sanitaria ed esercente la professione sanitaria.
Struttura sanitaria: risponde secondo le regole della responsabilità contrattuale — l'ospedale, la clinica o l'ASL saranno tenuti a dimostrare di avere agito correttamente.
Medico: la responsabilità diviene extracontrattuale — ciò riduce il rischio per i medici e limita la loro responsabilità alle situazioni di colpa grave.
Lo strumento processuale
Lo strumento processuale prescelto dal legislatore è il ricorso sul modello dell'art. 696 bis c.p.c.: un procedimento bifasico nel quale dopo una prima fase accertativa (perizia) segue il momento conciliativo. In mancanza di una definizione, le parti possono aprire la fase contenziosa.
I decreti attuativi e la gestione del rischio clinico
I recenti decreti attuativi hanno introdotto l'obbligo, per tutte le strutture pubbliche e private, di adottare specifici modelli organizzativi di gestione del rischio clinico mediante l'attivazione di funzioni di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio.
I decreti prevedono l'introduzione di un Comitato Valutazione Sinistri, composto da medico legale, loss adjuster e avvocato, il cui compito è la corretta e tempestiva gestione del rischio sanitario e dei sinistri. Per le strutture sanitarie, lo studio offre anche consulenza operativa sul CVS.
Un contesto in evoluzione
La difesa degli operatori sanitari si muove oggi in un contesto mutato, nel quale le significative innovazioni legislative si sono inserite in un campo nel quale gli orientamenti giurisprudenziali — ma anche le prassi adottate da ciascun Tribunale — impongono adeguate valutazioni e aggiornate strategie di difesa.