Cartella clinica

Redazione della cartella clinica e onere probatorio

Cartella clinica incompleta e responsabilità medica: il valore probatorio della cartella dopo l’ordinanza della Cassazione n. 24912/2026.

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La Corte di Cassazione è recentemente ritornata (ordinanza 1 settembre 2026, n. 24912) sul tema della cartella clinica e del valore probatorio del suo contenuto.

Da tempo la Suprema Corte afferma che il contenuto della cartella clinica ha valore di certificazione amministrativa: ciò per quanto riguarda la descrizione e l’elencazione delle attività espletate nel corso del trattamento sanitario. Ad esse viene attribuito uno specifico valore di prova (fede privilegiata) ragion per cui per contrastarle occorre esperire un particolare e rigoroso iter processuale (querela di falso). Occorre anche aggiungere che tutto ciò che esula dalla predetta descrizione delle attività, e rappresenta un procedimento valutativo (ad esempio le diagnosi, le opinioni, le ipotesi) non riceve il riferito valore probatorio privilegiato (cfr. Cass. civ. n. 16737/2024).

L’argomento merita attenzione perché spesso la lacunosità o eccessiva sinteticità nella redazione della cartella è stata interpretata in maniera negativa, per l’idoneità a divenire uno strumentale mezzo per impedire una completa ricostruzione degli eventi.

La Corte è più volte intervenuta su tale specifico aspetto, spiegando che il redigere accuratamente la cartella clinica, rappresenta un obbligo del medico che, se non adempiuto, può costituire inadempimento della prestazione professionale, e condurre ad ipotesi di responsabilità medica (Cass. n. 17649/2024).

Corollario a quanto precede è che l’incompletezza della cartella clinica è elemento che può delineare la responsabilità dell’operatore sanitario ove impedisca di ricostruire gli eventi (Cass. n. 28985/2019).

La Corte quindi con la recente pronuncia, nel ribadire precedenti orientamenti, si è nuovamente soffermata sul fatto che l’eventuale incompletezza della cartella deve risolversi a favore di chi deduce di essere stato danneggiato: diversamente tale aspetto si tradurrebbe in un vantaggio per colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna.

In altre parole l’inadempimento dell’obbligo di diligente tenuta della cartella, qualora renda difficile la ricostruzione degli eventi, determina un fattore idoneo a condurre alla pronuncia di responsabilità dell’operatore sanitario.

La Cassazione ha quindi ribadito princìpi già in precedenza espressi, ma che giova tenere in adeguata considerazione: infatti spesso la corretta tenuta della cartella sanitaria viene intesa come fastidioso momento burocratico, mentre in realtà rappresenta il primario mezzo per la dimostrazione della correttezza dell’operato del medico.

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Avv. Domenico Talarico

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